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Ordinanza — n. 14427/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to expired statute of limitations and generic arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14427/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the statute of limitations for the crime had expired after the appellate judgment. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, but the lower court already addressed this by citing the false report and high intent. Consequently, the court rejected the generic arguments and dismissed the appeal while ordering the payment of costs.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The appeal is inadmissible when the statute of limitations has expired after the appellate judgment, and the lower court has already provided a sufficient response to the non-punishment argument.

Parole chiave

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statute of limitations inadmissible appeal non-punishment false report criminal procedure imputazione di furto reticenza dolosa dei difetti accuse di truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
art. 131-bis cod. pen
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VARRIALE GAETANO nato a NAPOLI il 05/01/1992 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Varriale Gaetano e la memoria trasmessa il 4 marzo 2022 con cui ribadisce le ragioni del ricorso; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento all'unico motivo attraverso cui si censura la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., il ricorso risulta generico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale fornito ineccepibile risposta sul perché non potesse riconoscersi la citata causa di non punibilità, sia in considerazione dei plurimi illeciti che il ricorrente avrebbe inteso occultare attraverso la falsa denuncia presentata, sia per l'intensità del dolo reso palese dalle modalità attraverso cui, poco dopo il causato sinistro ebbe ad effettuare la telefonata alle forze di polizia per denunciare il furto del mezzo; elementi che, unitariamente apprezzati, danno conto della non tenue offensività del fatto e rendono palese le ragioni del rigetto della relativa richiesta che il ricorrente, attraverso una parcellizzata analisi del complessivo costrutto argomentativo vorrebbe confutare per mezzo di preclusi riferimenti in fatto tali da ridimensionare la vicenda; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile - con il venir meno di ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data successiva alla pronunzia della sentenza di appello (Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164) -, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022. Il Consigliere estensore Il Pre ente Antonip