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Ordinanza — n. 14426/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as fact-based arguments are inadmissible in cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14426/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Odiase and Onabirekhanlen inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants argued for non-punishment and leniency, but the court ruled these were mere factual criticisms already properly evaluated by the lower court. Since the appeals lacked legal grounds and merely repeated facts previously dismissed, they were rejected under Italian procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they consist solely of factual criticisms or merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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cassation inadmissibility factual arguments non-punishment plea general leniency procedural exhaustion spese di detenzione procedura straordinaria di fissazione dei contributi attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 364, n. 1 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ODIASE FAVOUR OSHENRUWMEN nato il 30/12/1984 ONABIREKHANLEN SEBASTINE nato il 24/12/1977 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di Odiase e Onabirekhanlen; OSSERVA Ritenuto che, quanto al primo e secondo motivo che contestano la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., le doglianze dedotte nei ricorsi non sono consentite dalla legge in sede di legittimità perché costituite da mere critiche in punto di fatto; gli stessi motivi, tra l'altro, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5 della sentenza) che hanno rilevato la non tenuità della condotta sia per i grave contegno oppositivo che aveva comportato la richiesta di ausilio da parte degli operanti che poi accertavano che si volesse impedire un controllo della presenza di persone estranee (venivano anche rinvenuti residui di sostanza stupefacente ed ad un bilancino di precisione), sia la circostanza, quanto a Onabirekhanlen, che costui fosse in regime di arresti domiciliari;

Ritenuto che, con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale adeguatamente dato conto delle ragioni alla base della corretta determinazione del trattamento sanzionatorio rifacendosi alla gravità del fatto contestato ed apprezzando l'assenza di elementi tali da giustificare, in presenza della condotta posta in essere nel contesto enunciato di arresti domiciliari di un ricorrente e della presenza di soggetti estranei all'abitazione, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;

Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022. Il Consigliere estensore Il PreIdente Antonio Co tantini uf Pierluigi Di tefano DEPOSITATO IN