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Ordinanza — n. 14425/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual or legal arguments against the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14425/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giovan Battista Della Chiave inadmissible due to the generic nature of his grounds. The appellant challenged the appellate court's finding of liability regarding threats and refusal to enter a cell, but failed to provide specific factual or legal arguments to refute the lower court's detailed reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal violated the requirement for precise motivation and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and lack a precise exposition of the facts or legal reasons necessary to verify the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specificity Cassation procedure procedural costs prison liability art. 360 c.p.p. difesa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 337 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA CHIAVE GIOVAN BATTISTA nato a MARSALA il 04/01/1973 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Della Chiave Giovan Battista; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la motivazione della sentenza circa la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen. risulta generico in quanto privo di una reale articolata critica tale da confutare la motivazione della sentenza impugnata che ha evidenziato il tenore delle minacce e le azioni di contrasto all'operato del personale della polizia penitenziaria da parte del ricorrente che rifiutava di rientrare in cella, a suo dire, occupata senza il suo permesso; considerato che, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi non contengano la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980), tenuto conto che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022. Il Consigliere estensore Il Presiden Antonio Costantini Pierluigi Di Stefano DEPOSITATO IN CANCE ..ERIA 1 3 A