Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and failure to challenge sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Tieni Roberto Luigi inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a lower court decision regarding charges under Article 341-bis of the Penal Code, arguing for specific reasoning on offensive expressions and recidivism. The court rejected these claims as merely reproducing previously dismissed criticisms without new arguments, noting that the lower court correctly addressed the offender's criminal history and personal circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 341-bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack necessary specificity and merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the lower courts.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIENI ROBERTO LUIGI nato a SAN CESARIO DI LECCE il 24/01/1968 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Tieni Roberto Luigi; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento ai dedotti vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla responsabilità per il delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen., i motivi, oltre che privi della necessaria specificità, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, motivi che non confutano le ragioni poste alla base del ricorso (pag. 3 sentenza) specie nella parte in cui la Corte territoriale richiama le espressioni offensive utilizzate e dà atto delle persone presenti in un parcheggio davanti alle abitazioni e, in quanto tale, luogo aperto al pubblico; rilevato che in ordine alla recidiva, la Corte ha dato conto delle ragioni che imponevano di confermare la decisione impugnata, in considerazione dei plurimi precedenti penali che, per crescente gravità, erano sintomatici della accresciuta pericolosità criminale ed insensibilità al rispetto della legge; mentre, in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ha ritenuto complessivamente congrua la pena irrogata anche in ragione del coinvolgimento dei familiari e per la personalità del ricorrente, mentre nessun motivo di gravame era teso a richiedere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con conseguente indeducibilità del relativo motivo in sede di legittimità; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presid nt9 Antonio Costantini Pierluigi Stefano