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Ordinanza — n. 14422/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of interest regarding generic mitigating circumstances not previously challenged.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14422/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible due to a lack of interest, as the requested recognition of generic mitigating circumstances would not yield a favorable outcome in the retrial. Although the appellate court erred on procedural preclusion grounds, the request itself was fundamentally unfounded since these circumstances were not part of the original appeal. Consequently, the petition was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; The appeal is inadmissible for lack of interest when the requested recognition of generic mitigating circumstances would not produce a favorable result in the retrial, even if the lower court erred on procedural preclusion.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances lack of interest procedural preclusion inadmissible appeal retrial outcome criminal appeal Cassation dismissal ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n.47722 del 06/10/2015, Rv.265878
Sez.2, n.10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Rv.263157
Sez.2, n.10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Rv.263157); rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA PAGLIA DAVIDE nato a CAMPOSAMPIERO il 27/06/1975 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di La Paglia Davide; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento alla censura in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., corretto risulta il ragionamento operato da parte della Corte territoriale che ha con precisione circoscritto l'ambito del giudizio di rinvio all'esito della decisione di questa Suprema Corte; manifestamente infondato risulta il tentativo di far apprezzare un motivo nuovo con riferimento all'invocata attenuate di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., mentre corretto risulta la preclusione in ordine alle denegate circostanze generiche, che non hanno formato oggetto di impugnazione in sede di legittimità; quanto alla mancata risposta alla richiesta immotivata di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pur avendo errato nella risposta la Corte di appello quanto a preclusione per la mancata impugnazione del precedente diniego, la manifesta infondatezza della relativa istanza, fa ritenere la doglianza originariamente inammissibile per carenza d'interesse, in quanto l'eventuale accoglimento della stessa non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n.47722 del 06/10/2015, Rv.265878;

Sez.2, n.10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Rv.263157); rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidènte Antonk ostantini Pierluigi Di Stefano DEPOSITATO IN C LL