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Ordinanza — n. 14421/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds; court rejects vague challenges to evidence and necessity defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14421/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for being absolutely generic and failing to specify substantive criticisms against the lower court's findings. The appellant challenged the existence of the escape crime and the necessity defense, but the court noted these arguments merely reiterated previous grievances without new evidence. Consequently, the court upheld the second-instance judgment, emphasizing that factual assessments remain unchallengeable in a review proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must be specific and substantiated; generic criticisms reiterating arguments already addressed at the first instance without new evidence or specific grounds are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds rejection escape crime evidence necessity defense review factual assessments unchallengeable stato di bisogno caso di rigore necessità di cure mediche

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALERNO CRISTIAN nato a PALERMO il 10/02/1995 avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentato da Salerno Cristian; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento alla censurava in ordine alla sussistenza del reato di evasione e relativa valutazione degli elementi probatori posti a base della decisione, il ricorso si presenta assolutamente generico non enunciando specificatamente le ragioni alla base delle apodittiche critiche rivolte alla decisione; la Corte di appello ha spiegato nel dettaglio le ragioni che facevano ritenere sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivo del reato contestato senza che la prospettata necessità di recarsi in visita l'ospedale (spiegata con l'intima convinzione di essere ormai libero in ragione della ricezione di un atto), dopo alcune ore dal momento in cui era stato accertato l'allontanamento dall'abitazione, facesse venir meno gli stessi; ritenuto che, quanto all'esclusa sussistenza dello stato di necessità, il motivo si presenta generico in quanto reiterativo di censure già prospettate in sede di merito (primo e secondo grado) a cui la Corte di merito ha reso attenta risposta facendo presente che la stessa dovesse essere fondata su dati oggettivi nel caso di specie esclusi in ragione dell'incompatibile condotta tenuta nell'occasione sulla base di apprezzamenti in fatto, insindacabili in sede di legittimità; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022. Il Consigliere estensore sidente Antonio Costantini PierIuigispi Stefano DEPOSITATO !N