Italian Court dismisses appeal on drug trafficking conviction, citing adequate reasoning on quantity and lack of mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Taki Abderrahim inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the conviction for drug trafficking, arguing flaws in the reasoning regarding the quantity of cocaine and the denial of a mitigation for possessing a knife and pepper spray. The court found these arguments merely repetitive of issues already properly addressed by the lower court, which considered the defendant's social danger and lack of repentance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds raised are merely repetitive of issues already adequately examined and dismissed with correct legal arguments by the court of first instance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAKI ABDERRAHIM nato il 10/06/1977 avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; U) visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Taki Abderrahim; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento ai dedotti vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta ed oggetto di sequestro, come anche in ordine al dedotto mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità in ordine al possesso di un coltello e di una bomboletta urticante, i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, motivi che non confutano le ragioni poste alla base della decisione (pag. 2 sentenza) specie nella parte in cui la Corte territoriale, non solo rinvia allo scarso reddito che non giustificava la detenzione di simile quantità di stupefacente del tipo cocaina, ma ha apprezzato la contestuale detenzione dei quindici involucri contenenti sostanza stupefacente mentre era in giro per strada senza neppure dichiarare di averla appena acquistata; quanto alle ragioni che faceva ritenere giustificata la esclusione della attenuante prevista dall'art. 4, comma 4.
L. 110/75, è stato apprezzato sia l'aspetto oggettivo connesso alla complessiva condotta che quello soggettivo afferente alla personalità del soggetto; generica risulta, altresì, la parte del motivo che, a fronte delle esplicitate ragioni che portavano a ritenere come il quantitativo di principio contenuto nella bomboletta in uso non fosse conforme al d.m. 103/2011, genericamente ne contesta l'assunto facendo precluso riferimento a presunte difformità tra le riproduzioni fotografiche e l'oggetto del sequestro; rilevato che in ordine al complessivo trattamento sanzionatorio, completa risulta la motivazione della Corte territoriale che, da un canto, ha rilevato che, a fronte di plurimi precedenti, la condotta contestata rendeva palese la crescente pericolosità sociale del ricorrente, mentre, in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ha ritenuto complessivamente congrua la pena irrogata anche in ragione dell'assente resipiscenza; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Cost ntini PierluigMLStefano DEPOMATO IN CAN LER