Criminal appeal dismissed for inadmissibility as factual criticisms lack legal merit and contradict court findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Morganella inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court erred in finding his subjective responsibility for resisting a public official, claiming his actions were merely a reaction to police activity. The court rejected these claims as mere factual criticisms unsuitable for a legality review, noting the appellant had actively threatened death and shoved officers rather than passively resisting.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Criticisms regarding the facts of the case or the subjective element of the crime are inadmissible in a legality appeal if they merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORGANELLA SALVATORE nato a PALERMO il 25/02/1982 avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da Morganella Salvatore; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento al motivo attraverso il quale si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il contestato delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 cod. pen. di cui al capo b) quanto ad elemento soggettivo (a cagione della condotta di mera reazione all'attività svolta dai pubblici ufficiali), le doglianze dedotte nel ricorso non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere critiche in punto di fatto; gli stessi motivi, tra l'altro, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, inizio pag. 3 sentenza) che hanno messo in evidenza come il ricorrente, per sottrarsi alla richiesta dei documenti ed alla declinazione dei dati personali, quale passeggero di un'auto che viaggiava con sei persone a bordo, non limitava l'azione ad una resistenza passiva, ma minacciava di morte e spintonava il personale della Polizia di Stato per impedire loro l'attività istituzionale in corso; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle e(rnmende. Così deciso il 25/03/2022 Il Co sigliere e en ore Il Presidenà A tonio Co Pierluigi Di Stètfano DEPOSITATO IN CAN ELLERIA . T 3Ar4 2022