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Ordinanza — n. 14414/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding denial of generic mitigating circumstances and sentencing calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14414/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the lower court correctly excluded them based on post-crime conduct, including residence violations and a separate robbery charge. The court upheld this decision because the lower court's reasoning was logical and sufficient, requiring only reference to decisive factors rather than all available evidence.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassazione holds that appeals regarding the denial of generic mitigating circumstances are inadmissible if the lower court provided logical and sufficient reasoning, as it is not required to consider every favorable or unfavorable element, only those deemed decisive.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances appeal inadmissibility sentencing calculation post-crime conduct logical reasoning standard sanzioni pecuniarie riesame dell'entità pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi
Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOUIMI MOHAMMED nato il 10/07/2000 avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso relativi a Douinni Mohammed; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale adeguatamente dato conto delle ragioni della loro esclusione alla base della corretta determinazione del trattamento sanzionatorio avendo apprezzato, non solo il precedente penale cui la difesa fa parziale riferimento, ma specie la condotta successiva al reato ed in particolare la violazione dell'obbligo di dimora ed il delitto di rapina impropria nell'occasione contestatagli, ritenendo non rilevanti le scuse successive; che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); rilevato che in ordine al complessivo trattamento sanzionatorio (pena base, aumento per la continuazione e concorso formale) i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale adeguatamente dato conto delle ragioni alla base della corretta determinazione della pena avendo preso in esame la condotta che ha portato alla commissione del reato ed i precedenti penali, alcuni dei quali di carattere specifico; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022. Il Consigliere estensore Il Presidìspte ntonio ostantini Pierluigi Di\Stefano DEPOSITATO IN C LLER