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Ordinanza — n. 14413/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to mere factual complaints and lack of new legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14413/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant raised alternative factual reconstructions and legal arguments that were not presented in the second instance. The court ruled these submissions constituted mere complaints without a substantive comparison to the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of mere complaints regarding facts or arguments not advanced in the lower court proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints lack of new arguments procedural costs Cassation admissibility motivazione inadeguata delle censure costituzionali censura dell'apprezzamento delle prove motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASANOVA VINCENZO nato a POLICORO il 23/10/1979 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; ritenuto che il ricorrente prospetta una ricostruzione alternativa dei fatti e una finalità alternativa della condotta, non dedotta in appello, senza un reale confronto con la congrua motivazione della sentenza impugnata, fondata sugli elementi oggettivi e dichiarativi acquisiti (v. pag. 6-7 sentenza) e su corretti argomenti giuridici; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 marzo 2022 Il consigliere estensore Il Pre idente