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Ordinanza — n. 14409/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses request for judge transfer due to lack of concrete suspicion grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14409/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Luigi Di Napoli's request to transfer the trial inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The applicant argued for a transfer based on personal judicial history, but the court found no concrete elements suggesting legitimate suspicion or bias. Consequently, the court upheld the principle of the pre-established judge and rejected the derogation request.

Regesto Legislator

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Art. 101 c.p.p.; Art. 102 c.p.p.: A request for transfer of the judge is inadmissible when it lacks concrete elements of legitimate suspicion or bias, failing to justify derogation from the principle of the pre-established judge.

Parole chiave

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transfer of judge legitimate suspicion pre-established judge bias in proceedings inadmissible request court costs judicial impartiality condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 101 c.p.p.
Art. 102 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U., 28.1.2003 n. 13687, Berlusconi
Cass. S.U., 28.1.2003 n. 13687, Berlusconi, rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: DI NAPOLI LUIGI nato a TAVIANO il 19/08/1950 avverso il provvedimento del 03/11/2021 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Di Napoli Luigi, nel corso del dibattimento relativo al procedimento n. 1159/2017, r.g.n.r. 13887/2014, inviava a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica della Procura della Repubblica di Lecce da parte dell'avvocato Alessandro Serinelli, con contestuale nomina quale difensore di fiducia già depositata all'udienza del 14 settembre 2012. L'istanza è affetta da palese inammissibilità in quanto sul piano sostanziale priva di concreto spessore, non indicando alcun elemento dal quale si possa in alcun modo ritenersi condizionata l'autorità giudiziaria presso la quale è in corso di svolgimento il processo, tanto da non essere stato neppure indicato alcun fatto o evento idonei anche solo in astratto ad integrare contesti di legittimo sospetto avallanti un'eventuale translatio judicii (v.

Cass. S.U., 28.1.2003 n. 13687, Berlusconi, rv. 223638); la situazione di pregiudizio paventata attraverso il prolisso richiamo di vicende giudiziarie personali poste a sostegno della rimessione non risulta sufficiente a giustificare deroghe al principio del giudice naturale precostituito per legge, poiché non emergono ostacoli al corretto e sereno svolgimento del giudizio nella sua sede naturale. Alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza segue per legge la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00 P. Q.

M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il consigliere estensore I Presidente