Criminal appeal dismissed as inadmissible due to prior settlement agreement precluding confiscation review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant had previously renounced all appellate grounds except for the penalty amount in a settlement agreement. The appellant now seeks to challenge the confiscation of funds, arguing the lower court failed to evaluate this request. The court ruled that such settlement agreements produce preclusive effects on the entire proceedings, including the appeal, thereby barring this new claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; The settlement agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure produces preclusive effects on the entire procedural development, including the appeal, thereby barring subsequent challenges to confiscation orders.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EKE MIKE nato il 25/05/1987 avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di ex art. 599-bis cod. proc. pen., si deduce l'omessa valutazione da parte della Corte di appello della richiesta di revoca della confisca della somma di denaro. Dal verbale dell'udienza del 24 giugno 2021 risulta che la parte ha rinunciato a tutti i motivi di appello ad esclusione di quello sull'entità della pena, oggetto dell'accordo con il Procuratore generale.
L'impugnazione sulla confisca risulta essere stata oggetto della rinuncia. L'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 27319401). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. Il Co re estensore Il Presidente L emeraro Giovanni Liberati DEPOSITATO IN CANC LLERIA 1 3 A 2