Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns omitted sentencing evaluation rather than statutory appeal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed for reasons not permitted under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129, but the Court held such omissions fall outside the specific grounds for cassation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea-bargain sentences are admissible only for defects in the accused's will, lack of correlation, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; omissions in sentencing evaluation do not constitute grounds for cassation.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICATA GIOACCHINO nato il 19/09/1985 avverso la sentenza del 23/09/2021 del GIP TRIBUNALE di SCIACCAdato avviso alle partiA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, si deduce l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed il travisamento della prova che avrebbe consentito la pronuncia di tale sentenza. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103/2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di ex art. 444 cod. proc. pen. è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. Il Co gl ere estensore Lu E Il Presidente emeraro Giovanni Liberati DEPOSITATO IN CA è LLERIA oggi. 1