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Ordinanza — n. 14406/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specificity regarding generic mitigating circumstances due to prior criminal record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14406/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the argument regarding generic mitigating circumstances lacked the required extrinsic specificity. The appellant failed to address the lower court's reasoning based on the defendant's numerous and specific prior criminal records. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal challenging the rejection of generic mitigating circumstances is inadmissible if it lacks extrinsic specificity by failing to confront the specific prior criminal record cited in the judgment.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances prior criminal record lack of specificity inadmissible appeal procedural requirements motivi di cassazione ricorso per cassazione pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIGRO PIERA nato a TARANTO il 16/08/1974 avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso è del tutto generico quanto alla contestazione sul trattamento sanzionatorio. Il motivo sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca perché non si confronta con la motivazione della sentenza fondata sulla presenza di precedenti penali plurimi e specifici. È sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. Il Cor ilire estensore Il Presidente LuSemeraro Giovanni Liberati DEPOSITATO' PRIA oggi,