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Ordinanza — n. 14403/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14403/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14403/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OMOREGIE AUGUSTINA nato il 05/08/1995 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE AIPPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEME RARO; Il primo motivo del ricorso dell'avv. Napoletano è inammissibile per genericità limitandosi a mere argomentazioni in fatto e senza alcuna indicazione delle ragioni di diritto ex art. 581 cod. proc. pen. Anche il secondo motivo dell'avv. Napoletano è inammissibile ex art. 581 cod. proc. pen. poiché non indica in base a quali elementi di fatto la Corte territoriale avrebbe dovuto concedere le circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen, art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 14403/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Napoletano è inammissibile per genericità limitandosi a mere argomentazioni in fatto e senza alcuna indicazione delle ragioni di diritto ex art. 581 cod. proc. pen. Anche il secondo motivo dell'avv. Napoletano è inammissibile ex art. 581 cod. proc. pen. poiché non indica in base a quali elementi di fatto la Corte territoriale avrebbe dovuto concedere le circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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attenuazione della pena alleggerimento della pena riduzione delle spese giudiziarie riduzione delle prestazioni diritto alla riduzione del prezzo riduzione della multa

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
Napoletano è inammissibile per genericità limitandosi a mere argomentazioni in fatto e senza alcuna indicazione delle ragioni di diritto ex art. 581 cod. proc. pen.
art. 62-bis cod. pen
Grasso sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile poiché il motivo di appello su tali circostanze era inammissibile per genericità in quanto non indicava gli elementi di fatto in base ai quali la Corte di appello avrebbe dovuto applicare l'art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OMOREGIE AUGUSTINA nato il 05/08/1995 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE AIPPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEME RARO; Il primo motivo del ricorso dell'avv. Napoletano è inammissibile per genericità limitandosi a mere argomentazioni in fatto e senza alcuna indicazione delle ragioni di diritto ex art. 581 cod. proc. pen. Anche il secondo motivo dell'avv. Napoletano è inammissibile ex art. 581 cod. proc. pen. poiché non indica in base a quali elementi di fatto la Corte territoriale avrebbe dovuto concedere le circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso dell'avv. Grasso sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile poiché il motivo di appello su tali circostanze era inammissibile per genericità in quanto non indicava gli elementi di fatto in base ai quali la Corte di appello avrebbe dovuto applicare l'art. 62-bis cod. pen. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. Il Co s glre estensore Il Presidente Lugt emeraro Giovanni Liberati DEPOSITATO IN CAt ELLERIA o