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Ordinanza — n. 14402/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for raising new issues not raised in the appeal judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14402/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the first ground sought to re-evaluate evidence regarding the personal use of drugs, which constitutes a matter of fact and merit rather than a procedural defect. The second ground was rejected as it raised new issues on sentencing and recidivism that were not properly deduced in the appellate judgment. Consequently, the court ruled that the appeal was inadmissible under the principle of non-admission of new issues in cassation, ordering the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 609, cod. proc. pen.: The coordinated reading of these provisions prohibits the admissibility in cassation of any issue not raised in the appeal, preventing the annulment of a judgment based on points intentionally omitted from the appellate court's consideration.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal new issues in cassation matter of fact and merit non-admission of new issues procedural defect guida recidiva in stato di ebbrezza imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il primo motivo, sulla destinazione della sostanza stupefacente all'uso personale, non è consentito dall'art. 606 cod.
Art. 609, cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il primo motivo, sulla destinazione della sostanza stupefacente all'uso personale, non è consentito dall'art. 606 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794, Spina
Cass. Sez. U. n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794, Spina).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA - sul ricorso proposto da: MIGNOGNA COSIMO nato a TARANTO il 17/10/1966 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il primo motivo, sulla destinazione della sostanza stupefacente all'uso personale, non è consentito dall'art. 606 cod. proc. pen. perché, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare l'esistenza dei dedotti vizi, prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova.

In sostanza, si critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa. Il ricorso prospetta motivi riproduttivi dli quelli di appello a cui la Corte territoriale ha dato una risposta compiuta, corretta in diritto e priva di vizi logici. Il secondo motivo è inammissibile perché le questioni sul trattamento sanzionatorio e la recidiva non risultano dedotte con i motivi di appello riassunti in sentenza. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la lettura coordinata degli artt. 609 e 606, comma 3, cod. proc. pen. impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, quale rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relatùva sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale (in tal senso cfr.

Cass. Sez. U. n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794, Spina). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore .della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. Il Co re estensore Il Presidente LucWemeraro Gioa4ni Liberati DEPOSITATO IN CAN LLERIA 74 1 3