Criminal appeal dismissed as inadmissible for lacking specificity and raising merits issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to a lack of extrinsic specificity regarding the omitted notice under Article 360 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate evidence, but the Court found these arguments merely reproduced the appellate court's reasoning without specific grounds. Consequently, the appeal was rejected because it sought a re-evaluation of facts and evidence, which falls outside the scope of a legality review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 1; Art. 585, comma 4, c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks extrinsic specificity by failing to contrast its claims with the reasoning of the contested judgment, and if it merely proposes an alternative reading of evidence rather than demonstrating a distortion of the proof.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARONGIU MASSIMILIANO nato a GONI il 05/10/1978 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il primo motivo, sull'omesso avviso per gli accertamenti ex art. 360 cod. proc. pen., è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca perché non si confronta con la motivazione della sentenza sugli effetti dell'omesso avviso. Quanto poi alla sussistenza del reato, contestata nel primo e nel secondo motivo, il ricorso è manifestamente infondato perché, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare l'esistenza dei dedotti vizi della motivazione, prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova.
In sostanza, si critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa. Il ricorso prospetta motivi riproduttivi di quelli di appello a cui la Corte territoriale ha dato una risposta compiuta, corretta in diritto e priva di vizi logici; propone solo una alternativa rilettura delle prove, estranee al sindacato di legittimità, senza dedurre specificamente il travisamento della prova. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso si estende ai motivi nuovi.
Si condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. Il Presidente Giovanni Liberati DEPOSITATO IN CA 'AILLERIA oggi 1 3 i iy 022