Criminal appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds under Art. 599-bis c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant had waived all appeal grounds except for those regarding the sentence, which were settled with the Public Prosecutor under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a re-evaluation of the legal qualification and proportionality of the penalty, but the court held that the second-instance judge's cognition is limited to non-waived issues. Consequently, the court ruled that the agreement cannot be modified regarding the penalty's congruity, rendering the entire appeal procedurally barred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; The waiver of appeal grounds by the accused in exchange for a sentence agreement limits the second-instance judge's cognition to non-waived issues and produces preclusive effects on the entire proceedings, including the legitimacy review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ODO AUGUSTINE NWEBILA nato il 25/08/1985 avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Con il ricorso si contesta la qualificazione giuridica del fatto e la proporzionalità della pena; la sentenza della Corte di appello è stata, però, emessa ex art. 599- bis cod. proc. pen. e la parte ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli sulla pena, su cui ha raggiunto l'accordo con il Procuratore generale.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia e produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.
La Corte territoriale, pertanto, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, nell'accogliere la richiesta non deve motivare sulla corretta qualificazione giuridica del fatto; non deve valutare neanche la congruità della pena, poiché l'accordo non può essere modificato, ma solo la sua legalità e ciò anche quanto gli aumenti per la continuazione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. Il C nsig i re estensore Il Presidente 141c9i emeraro Giovanni Liberati DEPOSITATO IN CANC ERIA 1 3 AP 2