Criminal appeal dismissed for genericity and lack of factual basis regarding mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling the first ground generic and the second ground manifestly unfounded. The appellant argued against the exclusion of generic mitigating circumstances, but the court held that the lower court's factual assessment of these circumstances is unassailable in a review of legality. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) and Art. 360, n. 1, lett. b) of the Code of Criminal Procedure; The appeal is inadmissible if the grounds are generic or manifestly unfounded, and the lower court's factual judgment on mitigating circumstances is unassailable in a review of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAOLILLO SALVATORE nato a CASERTA il 16/10/1974 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEME:RARO; Il primo motivo è inammissibile per genericità non essendo stati indicati i motivi di appello che non sarebbero stati esaminati. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Sull'applicazione delle circostanze attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, senza che occorra la contestazione o la invalidazione degli elementi sui quali la richiesta difensiva si fonda.
È sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. Il Co e estensore Il Presidente meraro Giovanni Liberati LI DEPOSITATO IN CAN LLERIA oggi. ___ 1O2 _