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Ordinanza — n. 14397/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14397/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14397/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUOTIDIANO CARMINE nato a NAPOLI il 21/12/1980 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca. Con l'unico motivo si contesta l'omessa esclusione della recidiva senza però confrontarsi con la motivazione della sentenza sull'esistenza della pericolosità sociale, dei precedenti penali ed il collegamento con il reato commesso. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14397/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con l'unico motivo si contesta l'omessa esclusione della recidiva senza però confrontarsi con la motivazione della sentenza sull'esistenza della pericolosità sociale, dei precedenti penali ed il collegamento con il reato commesso. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena riesame della curatela assenza di persecuzione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUOTIDIANO CARMINE nato a NAPOLI il 21/12/1980 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca. Con l'unico motivo si contesta l'omessa esclusione della recidiva senza però confrontarsi con la motivazione della sentenza sull'esistenza della pericolosità sociale, dei precedenti penali ed il collegamento con il reato commesso. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. Il Co e estensore Il Presidente Luca emeraro Giovanni Liberati DEPOSITATO IN _LER1A oggi, 13 022 I