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Ordinanza — n. 14396/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14396/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14396/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMED ABDO FARG KHALD nato il 13/01/1979 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso, quanto all'an della responsabilità, è proposto per un motivo non consentiti dalla legge perché, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare l'esistenza dei dedotti vizi, prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova. In sostanza si critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14396/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In sostanza si critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali obbligo di articolare le censure assenza di caso di rigore censure procedurali cognizione del ricorso per cassazione difetto di legittimazione del ministero pubblico
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMED ABDO FARG KHALD nato il 13/01/1979 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso, quanto all'an della responsabilità, è proposto per un motivo non consentiti dalla legge perché, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare l'esistenza dei dedotti vizi, prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova. In sostanza si critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa.

Il ricorso propone solo una alternativa rilettura delle prove, estranee al sindacato di legittimità, senza dedurre specificamente il travisamento della prova; inoltre, prospetta motivi riproduttivi di quelli di appello a cui la Corte territoriale ha dato una risposta compiuta, corretta in diritto e priva di vizi logici. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. Il Presidente Giovanni Liberati DEPOSITATO IN CAN LERIA (I