Criminal appeal dismissed for admissibility as it raises merits rather than valid procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Luigi Sparaco's appeal inadmissible because it raised substantive issues regarding evidence evaluation rather than valid procedural defects. The appellant criticized the lower court's assessment of proof, but the court noted these arguments were duplicates of those already rejected by the appellate court. The decision emphasized that under Article 606 of the Code of Criminal Procedure, a defect in reasoning only exists if the judge relied on non-existent evidence or ignored decisive proof, which was not demonstrated here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, lett. e), cod. proc. pen.; An appeal challenging the substantive evaluation of evidence is inadmissible unless it demonstrates a specific defect in reasoning where the judge relied on non-existent proof or ignored decisive evidence, thereby rendering the entire reasoning illogical.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPARACO LUIGI nato a CASERTA il 10/08/1975 avverso la sentenza del 26/09/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso è proposto per motivi non consentiti dalla legge perché, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare l'esistenza dei dedotti vizi della motivazione, prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova. In sostanza si critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa.
Il ricorso prospetta motivi riproduttivi di quelli di appello a cui la Corte territoriale ha dato una risposta compiuta, corretta in diritto e priva di vizi logici. Erroneamente si deduce il travisamento della prova che, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., può essere invocato quale vizio della motivazione, sotto i profili della contraddittorietà o illogicità manifesta, solo quando il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o sul risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale - quanto alla prova dichiarativa, ad es. il vizio sussiste se il teste ha detto rosso ed il giudice ha scritto bianco - o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia.
In più, il vizio sussiste solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta «doppia conforme» e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. Il C iere estensore Il Presidente Semeraro Giovai Liberati h ••n••1,-11.1,2 DEPOSITATO 1ftCA ELLE