Criminal appeal dismissed as inadmissible for alleging omitted assessment of acquittal conditions under Art. 129 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed for reasons not permitted under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129, but the Court held that such appeals must strictly address the defendant's will, lack of correlation, legal qualification errors, or sentencing illegality. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against acquittal sentences under Art. 129 CPP are inadmissible if they do not concern the defendant's will, correlation, legal qualification, or sentencing legality.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ET TAYEA TARIK (ALIAS EL TAYEA TARIK) nato il 0:3/08/1989 avverso la sentenza del 14/10/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PAVIAta.àto avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, si deduce l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare la sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103/2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di ex art. 444 cod. proc. pen. è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Non è pertanto proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. Il LI re estensore Il Presidente L emeraro Gioani Liberati O DEPOSITATO IN CANJELERIA oggi, I