Criminal appeal dismissed for raising merits issues and lacking new grounds under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the first ground raised issues of fact and evidence evaluation rather than legal violations or motivation defects. The second ground was rejected as it merely reproduced arguments already fully addressed by the appellate court without new elements. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: An appeal must be limited to grounds for violation of law or defects in motivation; raising new questions of fact or evidence evaluation renders it inadmissible, and reproducing arguments already decided by the lower court without new grounds also fails to meet admissibility requirements.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TABBONE DANIEL nato a CASTELVETRANO il 27/04/1994 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;Il primo motivo, con cui apparentemente si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, è proposto in realtà al di fuori dei casi previsti dall'art.606 cod. proc. pen. perché, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare l'esistenza dei vizi ipotizzati, prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova.
In sostanza, si critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa. Il ricorso prospetta altresì motivi riproduttivi di quelli di appello a cui la Corte territoriale ha dato una risposta compiuta, corretta in diritto e priva di vizi logici. Il secondo motivo, con cui si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5-6 della sentenza impugnata).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. Il Cor6,1 re estensore Il Presidente Luca meraro Giovanni Liberati DEPOSITATO IN CA C