Italian Court dismisses appeal on procedural grounds, citing lack of merit and insufficient motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting all five grounds raised by the appellant. The court held that the first ground was procedural because it sought a re-evaluation of evidence rather than a legal correction, while the remaining grounds were dismissed as contrary to established case law regarding concurrent offenses, prescription, and sentencing discretion. Consequently, the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 133 c.p.: Appeals challenging the substantive evaluation of evidence or the congruity of the penalty are inadmissible if they merely reproduce lower court arguments or lack specific motivation, as the judge's discretionary power on sentencing is final.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELI IVAN nato a PALERMO il 13/01/1988 avverso la sentenza del 22/01/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il primo motivo, sulla prova della destinazione alla vendita, non è consentito dall'art. 606 cod. proc. pen. perché, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare l'esistenza dei dedotti vizi, prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova. In sostanza, si critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa; si prospettano motivi riproduttivi di quelli di appello a cui la Corte territoriale ha dato una risposta compiuta, corretta in diritto e priva di vizi logici.
Il secondo motivo è manifestamente infondato perché contrario all'orientamento della giurisprudenza per cui sussiste concorso tra il reato di ricettazione e quello di cui all'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 e succ. mod. nel caso in cui l'agente, oltre ad acquistare videocassette e musicassette contraffatte, le detenga a fine di commercializzazione (Sez. 3, n. 16153 del 09/01/2019, Caputo, Rv. 275400 - 01). Il terzo motivo, sul rapporto tra prescrizione e sub valenza della recidiva, è manifestamente infondato perché contrario all'orientamento per cui, ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059 - 01).
Il quarto motivo, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare íl diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2). Il quinto motivo, con cui si deduce il vizio della motivazione sul trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, essendo stata irrogata una pena base inferiore alla media edittale.
In tal caso, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo all'adeguatezza, alla congruità, alla non eccessività, all'equità e simili della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e, cossi come per gli aumenti e le diminuzioni per le circostanze aggravanti ed attenuanti, l'uso del potere discrezionale del giudice è insindacabile ed è inammissibile il ricorso che tenda ad una nuova valutazione della congruità della pena. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. Il Co re estensore Il Presidente Lua Semeraro Giovanni Liberati 1,44. os: DEPOSITATO IN