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Ordinanza — n. 14391/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming non-subscription of hearing minutes invalidates entire trial due to lack of prejudice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14391/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the absence of a public official's signature on hearing minutes does not void the trial if no defense rights were harmed. The appellant argued the missing signature invalidated the proceedings, but the court noted this contradicts established jurisprudence requiring proof of prejudice. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: The absence of a public official's signature on hearing minutes does not annul the entire trial unless it is proven that the defense or judicial activity was prejudiced.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Hearing Minutes Validity Public Official Signature Lack of Prejudice Requirement Appeal Inadmissibility Court Costs and Fine Constance Jurisprudence difetto di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 40316 del 22/09/2021
Sez. 3, n. 40316 del 22/09/2021, P., Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANE MOUSSA nato il 04/07/1994 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso è manifestamente infondato perché contrario al costante orientamento della giurisprudenza, cfr. Sez. 3, n. 40316 del 22/09/2021, P., Rv. 282276 - 01, per cui la mancata sottoscrizione del verbale d'udienza da parte del pubblico ufficiale che lo ha redatto non comporta l'annullamento dell'intero giudizio a cui lo stesso si riferisce qualora non risultino essere state pregiudicate l'attività defensionale o giurisdizionale. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. Il Co si iere estensore Il Presidente L c sitli Semeraro Giovanni Liberati DEPOSITATO IN C IA J 3 And oggi,