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Ordinanza — n. 14390/2022 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed for lack of specificity regarding social danger motivation in recidivism exclusion request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14390/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of extrinsic specificity. The appellant merely repeated the request to exclude recidivism without addressing the specific reasoning on social danger found in the lower court's judgment. The court rejected the claim because the motivation was logically sound and legally correct, rendering the appeal futile.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A recourse is inadmissible if it lacks extrinsic specificity by merely repeating a request without confronting the specific motivation regarding social danger.

Parole chiave

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lack of extrinsic specificity recidivism exclusion request social danger motivation inadmissible appeal procedural defect recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEGROTTAGLIE VITO nato a MONTESCAGLIOSO il 08/11/1967 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca poiché si limita a riproporre la richiesta di esclusione della recidiva senza confrontarsi con la specifica motivazione sulla pericolosità sociale (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Tale motivazione è inoltre immune da vizi logici e corretta in diritto. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. Il Presidente Gio ni Liberati DEPOS