Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14389/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest when acquittal stands.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14389/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Zaretti Fabio inadmissible because the appellant had no legal interest in challenging the acquittal. The lower court's decision of not guilty meant the defendant's conviction was already removed, rendering further litigation futile. Consequently, the court rejected the request for interpretation and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 36, 37, 38 c.p.p.; An appeal against a judgment of acquittal is inadmissible if the appellant lacks interest, as the conviction has already been extinguished and no legal interest remains in challenging the decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of interest appeal acquittal judgment inadmissible appeal procedural costs Corte di Cassazione esame di cassazione risarcimento per errore giudiziario impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 36 c.p.p.
Art. 37 c.p.p.
Art. 38 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZARETTI FABIO nato a MILANO il 08/10/1959 avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso è volto ad ottenere una corretta applicazione ed interpretazione di una norma, nella tesi difensiva, rispetto ad una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. Il ricorrente non ha pertanto alcun interesse ad impugnare, poiché il dispositivo non muterebbe. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. Il C Il Presidente Giovanni Liberati -1 a L' DEPOSITATO IN CA ILFAIA 1 3 A 22 oggi, IL CAN