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Ordinanza — n. 14387/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as it raises merits and facts rather than legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14387/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it raised issues of fact and merits instead of legal errors. The appellant criticized the lower court's evidence evaluation regarding a drug transfer, but the court noted these arguments were duplicates of the appellate court's already resolved points. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it raises questions of fact or merits rather than demonstrating legal errors in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal questions of fact questions of merit evidence evaluation drug transfer case abuso di sostanze imputazione per reati di stupefacenti alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARELLI ALBERTO nato a CROTONE il 07/07/1956 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso è proposto per motivo non consentiti dalla legge perché, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare l'esistenza dei dedotti vizi della motivazione, prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova e del comportamento dell'imputato. In sostanza, si critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa.

Il ricorso prospetta motivi riproduttivi di quelli di appello a cui la Corte territoriale ha dato una risposta compiuta, corretta in diritto e priva di vizi logici. Il secondo motivo è poi manifestamente infondato, invocandosi l'applicazione dell'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto ad una cessione di sostanza stupefacente. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. Il Co 'ere estensore Il Presidente LjbfSemeraro Giovanni Liberati DEPOSITATO IN CAN ERIA oggi