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Ordinanza — n. 14385/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding liquidity crisis arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14385/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of extrinsic specificity in the grounds presented. The appellant merely restated the arguments rejected by the Court of Appeal without providing new legal or factual reasons for dissent. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to specify the exact legal and factual grounds for dissent, merely restating previously rejected arguments without new justification.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal liquidity crisis procedural requirements Court of Cassazione reiteration of arguments procedural dismissal motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIDO GIOVANNA nato a RACALE il 18/02/1954 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca. L'appello sulla crisi di liquidità è stato rigettato dalla Corte territoriale richiamando i principi della giurisprudenza; con tale motivazione il ricorso non si confronta, non indica specificamente le ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso. La tesi dell'appello è meramente riproposta. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. re estensore Il Presidente Giovanni Liberati cDEPOSITATO IN C