Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to mere complaints lacking critical analysis of sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the complaint regarding the declaration of responsibility for marijuana possession consisted solely of factual grievances without critical analysis. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate the defense's alternative thesis, which the court found to be an unsupported hypothesis rather than a proven fact. Consequently, the appeal was rejected as it proposed an alternative reading of evidence outside the scope of the admissibility review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 4 c.p.p.; Art. 363, c. 5 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists merely of complaints on facts without a specific critical analysis of the lower court's reasoning or a specific allegation of evidence distortion.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA MARCA CATALDO nato a SAN CATALDO il 01/08/1951 avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il motivo con cui si contesta il vizio della motivazione sulla dichiarazione di responsabilità per la detenzione di 10 grammi di marijuana non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, senza una specifica analisi critica della motivazione della sentenza, in particolare della parte in cui la Corte di appello ha rilevato che la tesi difensiva alternativa non è neanche fondata sulle dichiarazioni dell'imputato ma consiste, in sostanza, in una mera ipotesi.
Il motivo propone solo una alternativa rilettura delle prove, estranee al sindacato di legittimità, senza dedurre specificamente il travisamento della prova. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. Il Co iiere estensore Il Presidente L Senneraro Giovanni Liberati DEPOTTATO IN C4 ELLERIA cs9i, 222