Ordinanza — n. 14382/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SENAPA GIOVANNI nato a PALERMO il 18/07/1947 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il primo motivo, con cui si eccepisce la prescrizione del reato, è manifestamente infondato: il reato è stato commesso il 17 giugno 2014, la sentenza di primo grado è del 20 febbraio 2015; la sentenza della Corte di appello è del 11 febbraio 2021. Pertanto, il termine massimo di 7 anni e 6 mesi sarebbe decorso il 17 dicembre 2021, dopo la sentenza di appello.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14382/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Tra la sentenza di primo grado e quella di appello non è decorso il termine ordinario di prescrizione di 6 anni. Il secondo motivo, sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché la Corte di appello ha rigettato fa richiesta per la mancanza di resipiscenza e soprattutto per la presenza di precedenti penali. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, è sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (cfr.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SENAPA GIOVANNI nato a PALERMO il 18/07/1947 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il primo motivo, con cui si eccepisce la prescrizione del reato, è manifestamente infondato: il reato è stato commesso il 17 giugno 2014, la sentenza di primo grado è del 20 febbraio 2015; la sentenza della Corte di appello è del 11 febbraio 2021. Pertanto, il termine massimo di 7 anni e 6 mesi sarebbe decorso il 17 dicembre 2021, dopo la sentenza di appello.
Tra la sentenza di primo grado e quella di appello non è decorso il termine ordinario di prescrizione di 6 anni. Il secondo motivo, sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché la Corte di appello ha rigettato fa richiesta per la mancanza di resipiscenza e soprattutto per la presenza di precedenti penali. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, è sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (cfr.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processu ali e della somma di euro tremila in - favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. Il Co re estensore Il Presidente Luca Semeraro Giovanni Liberati DEPOSITATO IN CAN L