Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14381/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for theft, citing lack of statutory grounds for admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14381/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Marino Antonio and Domenico Calcagno inadmissible. The defendants argued for reduced sentences and rejected the finding of recidivism, but the court found their claims manifestly unfounded. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 628 cod. pen.; Art. 62 bis cod. pen.: Appeals against criminal judgments are inadmissible if the grounds raised are manifestly unfounded or lack the requisite legal basis for review.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal admissibility manifestly unfounded grounds recidivism assessment mitigating circumstances procedural dismissal theft conviction court costs award aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 628 cod. pen.
E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 29/6/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE il 2/7/2020 nei confronti di MARINO ANTONIO e CALCAGNO DOMENICO in relazione a diverse ipotesi di reato di cui all'art. 628 cod. pen.
Art. 62 bis cod. pen.
E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 29/6/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE il 2/7/2020 nei confronti di MARINO ANTONIO e CALCAGNO DOMENICO in relazione a diverse ipotesi di reato di cui all'art. 628 cod.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 628 cod. pen
E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 29/6/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE il 2/7/2020 nei confronti di MARINO ANTONIO e CALCAGNO DOMENICO in relazione a diverse ipotesi di reato di cui all'art. 628 cod. pen.
art. 62 bis cod. pen
a) Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV.
n. 42688 del 24/09/2008, Caridi
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARINO ANTONIO nato a PALERMO il 21/06/1972 CALCAGNO DOMENICO nato a PALERMO il 06/07/1981 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 29/6/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE il 2/7/2020 nei confronti di MARINO ANTONIO e CALCAGNO DOMENICO in relazione a diverse ipotesi di reato di cui all'art. 628 cod. pen.

1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1. Avv. Di Gregorio per Marino: -violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; -violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli aumenti di pena applicati in continuazione. 1.2. Avv. Giambruno per Calcagno: -violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta recidiva.

2. I ricorsi sono inammissibili. 2.1. Nei motivi di ricorso le difese deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (entrambi) e quanto agli aumenti applicati in continuazione (il solo Marino) ovvero alla ritenuta sussistenza della recidiva (il solo Calcagno). Le doglianze sono manifestamente infondate. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta agli imputati, infatti, anche richiamando le articolate argomentazioni contenute sui punti dedotti nella sentenza di primo grado, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art.132 e 133 cod. pen. della Corte di merito.

a) Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. la motivazione della sentenza impugnata, con il riferimento alla gravità dei fatti, alla professionalità con la quale sono atati commessi, ai precedenti penali, alla totale assenza di elementi positivi di valutazione, tali non essendo il solo atteggiamento collaborativo peraltro intervenuto in un momento in cui le indagini erano concluse, è adeguata e coerente. La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).

b) Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto agli aumenti applicati in continuazione (motivo dedotto dal solo Marino), correttamente quantificati dal giudice di primo grado e, coerentemente, ritenuti congrui, benché "piuttosto miti", dalla Corte territoriale in considerazione della necessità di adeguare la pena alla gravità complessiva del fatto.

c) Anche quanto alla ritenuta recidiva (motivo dedotto dal solo Calcagno), infine, la conclusione della Corte territoriale circa la maggiore pericolosità sociale del ricorrente -fondata sul numero degli episodi e sul breve lasso di tempo in cui questi sono stati commessi che denotano un percorso di vita caratterizzato dalla consumazione di gravi reati contro la persona e il patrimonio- appare corretta e la motivazione sul punto non è sindacabile in questa sede. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/3/2022 Il Consiglie e Estensore Il Presidente Anna Maria De Santis