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Ordinanza — n. 14377/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of will to accept plea deal due to insufficient lawyer information.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14377/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Garbin Moreno inadmissible, rejecting his claim that he lacked the will to accept the plea agreement in the second instance. The defense argued the defendant did not fully understand the procedural consequences, but the court held that formal consent via special prosecutor is sufficient without verifying the defendant's awareness. Consequently, the court ruled that the duty to inform lies with the defense lawyer, not the judge, and ordered the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis, 602 c.p.p.; Art. 442 c.p.p.; The special prosecutor's act validly manifests the defendant's will to accept a plea deal, and the court is not required to verify the defendant's full awareness of consequences, which remains the defense lawyer's professional duty.

Parole chiave

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special prosecutor consent plea agreement validity defendant will manifestation defense lawyer duty procedural consequences awareness inadmissible appeal court costs award censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis c.p.p.
Art. 602, comma 1 bis c.p.p.
Art. 442, comma 2 c.p.p.
ha riformato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TREVISO il 24/9/2020, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha applicato la diminuente di cui all'art. 442, comma 2 cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 442, comma 2 cod. proc. pen
ha riformato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TREVISO il 24/9/2020, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha applicato la diminuente di cui all'art. 442, comma 2 cod. proc. pen.
artt. 629 cod. pen
e, rideterminata la pena come indicato, revocato la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di GARBIN MORENO per il reato di cui agli artt. 629 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15557 del 20/03/2018, Tarik, Rv. 272630
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARBIN MORENO nato a CASTELFRANCO VENETO il 08/05/1997 avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 11/6/2021, ai sensi degli artt. 599 bis e 602, comma 1 bis cod. proc. pen. ha riformato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TREVISO il 24/9/2020, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha applicato la diminuente di cui all'art. 442, comma 2 cod. proc. pen. e, rideterminata la pena come indicato, revocato la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di GARBIN MORENO per il reato di cui agli artt. 629 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il difetto di formazione della volontà da parte dell'imputato di accedere al concordato in appello.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel motivo di ricorso il difensore deduce che l'imputato, che pure aveva rilasciato al difensore procura speciale per accedere al concordato in appello, non avrebbe avuto la volontà di accedere a tale rito in quanto non aveva la piena ed effettiva consapevolezza delle conseguenze processuali che tale scelta avrebbe comportato. La doglianza è manifestamente infondata. La volontà del ricorrente di accedere al rito, infatti, è stata correttamente e formalmente manifestata a mezzo del procuratore speciale e tanto era ed è sufficiente all'instaurazione e del rito e per la validità della pronuncia.

In ordine alla validità del consenSo, d'altro canto, il giudice, preso atto della validità dell'atto di procura rilasciato, non è tenuto a verificare che l'imputato sia stato compiutamente informato circa le conseguenze processuali che la scelta comporta (cfr. Sez. 1, n. 15557 del 20/03/2018, Tarik, Rv. 272630, pure citata nel ricorso, nella quale si evidenzia che, in assenza di specifiche situazioni dalle quali possa sorgere in concreto un dubbio circa la manifestazione del consenso, la procura speciale è atto idoneo a manifestare la volontà di accedere ai riti negoziali).

L'onere di una compiuta informazione circa le conseguenze processuali del rito scelto, di contro, afferendo al rapporto di fiducia instaurato tra l'imputato e il professionista nominato, rientra tra i doveri professionale del difensore cui la procura speciale è rilasciata. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/2021 Il Presidente iSergio Di Paola L