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Ordinanza — n. 14376/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14376/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14376/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel motivo di ricorso di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. La doglianza è generica. L'atto, infatti, al di là della mera affermazione che "la disamina di cui all'art. 129 cod. proc. pen. si impone a prescindere dalla condotta processuale tenuta dalle parti", non contiene in concreto alcuna specifica doglianza riferibile alla motivazione del provvedimento impugnato. Il motivo di ricorso è quindi privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art.581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze in esso contenute sono prive del necessario elemento di critica "specifica" al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 14376/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 25/3/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di VERONA 1'8/1/2016, ha escluso la recidiva contestata, ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in regime di prevalenza con le già ritenute attenuanti generiche, ha rideterminato la pena e confermato nel reato la condanna nei confronti di EL ACHHEB BRAHIM per il reato di cui agli artt. 56 e 628 cod. pen.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina recidiva nell'infrazione tentata rapina revisione della sentenza penale altri reati infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ACHHEB BRAHIM nato il 01/05/1972 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 25/3/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di VERONA 1'8/1/2016, ha escluso la recidiva contestata, ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in regime di prevalenza con le già ritenute attenuanti generiche, ha rideterminato la pena e confermato nel reato la condanna nei confronti di EL ACHHEB BRAHIM per il reato di cui agli artt. 56 e 628 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel motivo di ricorso di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. La doglianza è generica. L'atto, infatti, al di là della mera affermazione che "la disamina di cui all'art. 129 cod. proc. pen. si impone a prescindere dalla condotta processuale tenuta dalle parti", non contiene in concreto alcuna specifica doglianza riferibile alla motivazione del provvedimento impugnato. Il motivo di ricorso è quindi privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art.581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze in esso contenute sono prive del necessario elemento di critica "specifica" al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/3/2022 Il Consiglier Fstensore Marco aco /// Il Presidente DEPOSITATO IN CA • LLERIA Annann De Santis nggi