Italian Court dismisses appeal claiming lack of mitigation recognition for generic circumstances in sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Amin Fadlaoui inadmissible regarding the sentencing for theft. The defense argued that the lower court failed to fully recognize generic mitigating circumstances and did not adequately consider the defendant's admission of guilt and lack of prior record. The court rejected these claims, stating the original sentence was proportional and legally sound, with the appeal serving only to assertively request a new evaluation of the penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628 cod. pen.; Art. 62 bis cod. pen.: The Court of Cassation does not re-evaluate the proportionality of the penalty or substitute its own assessment for that of the lower court when the sentence is within legal limits and properly reasoned.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FADLAOUI AMIN nato a CARMAGNOLA il 10/01/2000 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di TORINO, con sentenza in data 21/9/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di TORINO il 15/2/2021 nei confronti di FADLAOUI AMIN in relazione ai reati di cui all'art. 628 comma secondo cod. pen.
1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione circa la determinazione della pena.
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. nella massima estensione e alla determinazione della pena, per la quale non si sarebbe tenuto nel dovuto conto che l'imputato aveva ammesso il fatto e che, al di là di una mera "segnalazione", lo stesso non risulta gravato da precedenti penali. La doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, contenuta - per altro - entro limiti prossimi al minimo possibile, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio ,di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione -una volta riconosciuta la riduzione di 1/3 per la circostanza attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen.- alla quantificazione della diminuzione per le circostanze attenuanti generiche, considerata giustificata in virtù della condotta processuale tenuta.
Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/3/2022 Il Consigliere Estensore Marco onaco Il Presidente Anna Mar' antis DEPOSITATO IN CA ELLER