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Ordinanza — n. 14373/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of legal qualification arguments via settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14373/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant waived the right to challenge the legal qualification of facts during the settlement agreement phase. The appellant argued for a different legal characterization of specific facts under Article 337 of the Penal Code, but the lower court had already reformulated the sentence based on a party agreement. The court ruled that such arguments are precluded by the procedural rules governing settlements, rendering the appeal inadmissible under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal against a judgment rendered following a settlement on appeal grounds is inadmissible if it challenges the legal qualification of facts, as the settlement implies a waiver of all other grievances except for illegal sentencing.

Parole chiave

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settlement agreement legal qualification procedural preclusion waiver of appeal inadmissible appeal Criminal Procedure Code party autonomy commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod.
Art. 606 c.p.p.
A seguito di tale espressa rinuncia i motivi in relazione ai quali l'accordo non è stato raggiunto sono inammissibili e rispetto a questi si determina una preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
artt. 599 bis cod. proc. pen
E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di TORINO, con sentenza in data 9/1/2021, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen.
art. 337 cod. pen
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica attribuita al fatto di cui al capo b) ex art. 337 cod. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
A seguito di tale espressa rinuncia i motivi in relazione ai quali l'accordo non è stato raggiunto sono inammissibili e rispetto a questi si determina una preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod.
art. 599 comma 4 cod. proc. pen
pen., determina l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto sul punto (nei medesimi termini, con riferimento all'art. 599 comma 4 cod. proc. pen., già Sez.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 41712 del 02/10/2006
pen., già Sez. 6, n. 41712 del 02/10/2006, Rv 235294).
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINKOVIC DANICA nato il 09/10/1973 avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di TORINO, con sentenza in data 9/1/2021, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen. ha riformato la sentenza pronunciata dal GIUDICE per le INDACINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di TORINO il 5/11/2020, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di MARINKOVIC DANICA per i reati di cui agli artt. 628, 56 e 628, 583 e 337 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica attribuita al fatto di cui al capo b) ex art. 337 cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte territoriale sull'accordo delle parti. Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte l'accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati. A seguito di tale espressa rinuncia i motivi in relazione ai quali l'accordo non è stato raggiunto sono inammissibili e rispetto a questi si determina una preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., determina l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto sul punto (nei medesimi termini, con riferimento all'art. 599 comma 4 cod. proc. pen., già Sez. 6, n. 41712 del 02/10/2006, Rv 235294).

Sotto tale profilo anche la questione relativa alla omessa motivazione in ordine alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti di cui al capo b) deve ritenersi preclusa. Come anche di recente ribadito, infatti, "è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale" (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/3/2022 Il Presidente Anna Maria De Santis DEPOSITATO IN CAN b' - ERIA t't ) i oggi, i 3