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Ordinanza — n. 14370/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility because the defendant personally signed documents instead of a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14370/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Bibaoun Ayoub inadmissible because it was personally signed by the defendant rather than by a lawyer on the special register. Although the appellant argued the signature requirement violated constitutional rights, the court confirmed that Article 613 of the Code of Criminal Procedure mandates such documents be signed by a qualified defender. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 111 comma 7 Cost.; Art. 117 comma 1 Cost.: The requirement that appeals and new arguments be signed by a lawyer on the special register is mandatory and does not violate constitutional guarantees when the signatory is not a qualified defender.

Parole chiave

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inadmissible appeal special register lawyer Code of Criminal Procedure constitutional complaint qualified defender signature motivazione inadeguata delle censure costituzionali legittimazione a ricorrere allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che ha dedotto il vizio di motivazione e a chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1 cod.
Art. 111 comma 7 Cost.
Art. 117 comma 1 Cost.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
L. 23/6/2017 n. 103
pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, infatti, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 599 bis cod. proc. pen
E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di TORINO, con sentenza in data 9/9/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDCE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di TORINO il 16/1/2021, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 628 cod. pen
ha applicato la pena concordata a BIBAOUN AYOUB per il reato di cui all'art. 628 cod. pen.
art. 613, comma 1 cod. proc. pen
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che ha dedotto il vizio di motivazione e a chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1 cod. proc. pen.
art 613 cod. proc. pen
L'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite, n. 8914 del 27 dicembre 2017
La questione circa l'ammissibilità formale del ricorso, preliminare all'analisi dell'o stesso, è manifestamente infondata come evidenziato da Sezioni Unite, n. 8914 del 27 dicembre 2017 dep.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Aiello, Rv 272011
2018, Aiello, Rv 272011, alle cui considerazioni integralmente si rinvia.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIBAOUN AYOUB nato il 08/11/1993 avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdate-awise-affel3alti-; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; N

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di TORINO, con sentenza in data 9/9/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDCE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di TORINO il 16/1/2021, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ha applicato la pena concordata a BIBAOUN AYOUB per il reato di cui all'art. 628 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che ha dedotto il vizio di motivazione e a chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 111 comma 7 e 117 comma 1 Cost., nella parte in cui dispone che l'atto di ricorso, le successive memorie ed i motivi nuovi devono essere sottoscritti a pena di inammissibilità da un difensore iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione. Il ricorso è inammissibile.

1. La questione circa l'ammissibilità formale del ricorso, preliminare all'analisi dell'o stesso, è manifestamente infondata come evidenziato da Sezioni Unite, n. 8914 del 27 dicembre 2017 dep. 2018, Aiello, Rv 272011, alle cui considerazioni integralmente si rinvia.

2. Il ricorso, pertanto, nel quale sono esposti comunque motivi generici ed aspecifici, è inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato. L'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, infatti, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Norma che si applica a tutti i ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della legge. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/3/2022 Il Consigliere Esten Marco M Monaco Il Presidente DEPOSITATO IN CAN Anna Mjì.