Italian Court dismisses appeal against robbery conviction due to lack of credibility in victim's claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Grazia Musso inadmissible, upholding her conviction for arbitrary exercise of rights under Article 628 of the Penal Code. The defense argued the act constituted theft under Article 393 because the victim claimed damages for a bicycle and a marsupium, but the lower courts found her statements lacking credibility. The court rejected this claim, noting the absence of proof for either incident and affirming the lower courts' correct assessment of the facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628 cod. pen.; Art. 393 cod. pen.; The court's assessment of a defendant's credibility regarding alleged damages determines the correct legal qualification of the act, and appeals challenging this qualification without new evidence are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSSO GRAZIA nato a ACIREALE il 11/12/1972 avverso la sentenza del 21/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di TORINO, con sentenza in data 21/7/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di ALESSANDRIA il 18/12/2020 nei confronti di MUSSO GRAZIA in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.
1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla mancata derubricazione del reato di rapina in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta qualificazione giuridica attribuita al fatto in quanto la circostanza che l'imputata fosse convinta di agire per ottenere il risarcimento di un danno subito determinerebbe la consumazione del reato di cui all'art. 393 cod. pen. e non quello di rapina. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo riferimento alle circostanze modalità con le quali si sono svolti i fatti e, quanto all'elemento psicologico, alla carenza assoluta di credibilità delle dichiarazioni rese dalla ricorrente (che prima ha lamentato il danno della bicicletta e poi quello del marsupio senza peraltro dare alcuna prova che uno dei due fosse in realtà avvenuto), ha fornito corretta e adeguata risposta alle analoghe critiche sollevate della difesa nell'atto di appello.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/3/2022 Il Consigliere Estensore Marco M naco Il Presidente Anna Maria De Santis DEPOSMATO IN CA LLERIA