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Ordinanza — n. 14365/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against preliminary investigation judge's order is inadmissible due to abstract grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14365/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal against the preliminary investigation judge's order inadmissible. The defense argued a lack of reasoning regarding the application of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the Court found the complaint abstract and generic. Consequently, the appeal was rejected because it did not fall within the narrow statutory grounds for admissibility under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448 c.p.p.: Appeals against orders issued under Art. 444 c.p.p. are admissible only for specific grounds such as the defendant's will, lack of correlation, legal qualification error, or illegality of the measure; abstract complaints regarding omitted reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal preliminary investigation admissibility grounds abstract complaint Code of Criminal Procedure condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
nza 1122110 22/10/2021, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 129 c.p.p.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione quanto alla mancata verifica di pronunciare sentenza ex art. 129 cod.
Art. 448 c.p.p.
Il comma 2 bis dell'art. 448 cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 444 cod. proc. pen
nza 1122110 22/10/2021, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 628 cod. pen
a BRAIDIC MASSIMO stesso Qe.X richiesta in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione quanto alla mancata verifica di pronunciare sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 448 cod. proc. pen
Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAIDIC MASSIMO nato a VENEZIA il 11/08/1974 avverso la sentenza del 22/10/2021 del GIP TRIBUNALE di VERONA Giet'e-a~-a4~ udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIUDICE delle INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di VERONA, con ent. nza 1122110 22/10/2021, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a BRAIDIC MASSIMO stesso Qe.X richiesta in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione quanto alla mancata verifica di pronunciare sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.

2. Il ricorso è inammissibile. Nel motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine alla omessa valutazione dell'applicabilità dell'art. 129 doc. proc. pen. La doglianza, peraltro formulata in termini astratti e generici, non è consentita. Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103 in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b. "al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c. "all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d. "all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/3/2022 Il Consigliere Estepserfè Marco