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Ordinanza — n. 14359/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14359/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14359/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che ha dedotto il vizio di motivazione con riferimento mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile. L'atto, nel quale sono esposti comunque motivi generici ed aspecifici, redatto apparentemente dal difensore, infatti, è sottoscritto personalmente dall'imputate ed è pervenuto presso gli uffici di questa Corte a mezzo posta 1'8 ottobre 2021. L'ad 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Norma che si applica a tutti i ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della legge. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen, art. 131 bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 14359/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 10/9/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di PESCARA il 12/4/2018 nei confronti di MONASTERIO NOEMI per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale difetto formale di procedura abbandono del procedimento per truffa menomazione psichica procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 10/9/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di PESCARA il 12/4/2018 nei confronti di MONASTERIO NOEMI per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che ha dedotto il vizio di motivazione con riferimento mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONASTERIO NOEMI nato a ATRI il 04/03/1991 avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILA Elet-9-avvise-ErFfe-PurtiT udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 10/9/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di PESCARA il 12/4/2018 nei confronti di MONASTERIO NOEMI per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che ha dedotto il vizio di motivazione con riferimento mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile. L'atto, nel quale sono esposti comunque motivi generici ed aspecifici, redatto apparentemente dal difensore, infatti, è sottoscritto personalmente dall'imputate ed è pervenuto presso gli uffici di questa Corte a mezzo posta 1'8 ottobre 2021. L'ad 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Norma che si applica a tutti i ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della legge. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/3/2022 Il Consigliere Estensore Marco onaco / f Il Presidente Anna Maria De Santis DEPOS/TATO IN CANCE RIA 4 oggi, ..4..3