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Ordinanza — n. 14358/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on inadmissibility grounds regarding lack of proof for receipt of a letter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14358/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Pasquali's appeal inadmissible due to a manifestly unfounded claim of motivation defects. The defense argued that the lower court's conclusion regarding the lack of proof for a registered letter's receipt was illogical, yet the court noted this fact was irrelevant to the crime of misappropriation. Consequently, the appeal was rejected, and Pasquali was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal based on a defect of motivation is inadmissible when the alleged logical flaw concerns facts legally irrelevant to the constitution of the crime.

Parole chiave

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inadmissibility appeal defect of motivation misappropriation crime registered letter receipt procedural costs risarcimento dei danni da incidente stradale spese del veicolo a motore guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 646 cod. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 25282 del 31/05/2016, Nunzella
Sez. 2, n. 25288 del 31/05/2016, Trovato
267072 Sez. 2, n. 25288 del 31/05/2016, Trovato, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASQUALI GIUSEPPE nato a TRAVO il 16/02/1950 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 9/7/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PESCARA il 9/1/2018 ha assolto l'imputato dal reato di appropriazione indebita dei contenitori di trasporto valori Villiger Safety Secrity Solutions perché il fatto non sussiste e, rideterminata la pena, ha confermato la condanna nei confronti di PASQUALI GIUSEPPE per il reato di cui all'art. 646 cod. pen. in relazione all'autovettura Fiat Panda.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità con specifico riferimento al ritenuto mancato ricevimento della raccomandata a.r. del 29.5.2014.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione cui la Corte territoriale è pervenuta -fondata sulla ritenuta assenza di prova del ricevimento della raccomandata a.r., anticipata a mezzo mail, con la quale il ricorrente contestata la somma dovuta a titolo di interesse per i canoni non pagati- sarebbe illogica. La doglianza è manifestamente infondata. Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, l'esistenza o meno del contenzioso circa gli interessi di mora e i canoni non pagati non rileva quanto alla sussistenza del reato di appropriazione indebita dell'autovettura.

Ragione questa per la quale la circostanza che la raccomandata sia stata o meno effettivamente ricevuta è priva di consistenza. Pure a fronte di un contenzioso sul punto, infatti, il Pasquali, a fronte della formale richiesta successivamente presentata il 29/10/2014, impregiudicata ogni questione circa il pagamento dei canoni arretrati e degli eventuali interessi per questi dovuti, era tenuto a restituire il bene e il diverso comportamento a quel punto tenuto integra gli elementi costitutivi del reato contestato (Sez. 2, n. 25282 del 31/05/2016, Nunzella, Rv. 267072 Sez. 2, n. 25288 del 31/05/2016, Trovato, Rv. 267114).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/3/2022 Il Consiglier7 Estensp-re Il Presidente Marco naco Anna Mari De Santis DEPOS/TATO IN C