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Ordinanza — n. 14357/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to abstract grounds violating mandatory appeal requirements under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14357/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Aurelio Massaroni's appeal against the preliminary investigation judge's sentence inadmissible. The defense argued a lack of motivation regarding the application of Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the court rejected this as an abstract and generic complaint. The ruling held that appeals against such sentences are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general defects in reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448 c.p.p. comma 2-bis: Appeals against sentences under Art. 444 c.p.p. are admissible only for specific statutory grounds; abstract or generic complaints regarding the lack of motivation are inadmissible.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Preliminary Investigation Cassation Appeal Admissibility Requirements Abstract Grounds Mandatory Appeals Judicial Motivation abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
E IN DIRITTO Il GIUDICE delle INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di VELLETRI, con sentenza del 13/9/2021, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 448 c.p.p. comma 2-bis
Il comma 2 bis dell'art. 448 cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
L. 23/6/2017 n. 103
introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103 in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Il GIUDICE delle INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di VELLETRI, con sentenza del 13/9/2021, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
artt. 640 cod. pen
a MASSARONI AURELIO la pena dallo stesso richiesta in relazione ai reati di cui agli artt. 640 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione quanto alla mancata verifica di pronunciare sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 448 cod. proc. pen
Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSARONI AURELIO nato a MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO il 01/12/1959 avverso la sentenza del 13/09/2021 del TRIBUNALE di VELLETRIudita la la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIUDICE delle INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di VELLETRI, con sentenza del 13/9/2021, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a MASSARONI AURELIO la pena dallo stesso richiesta in relazione ai reati di cui agli artt. 640 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione quanto alla mancata verifica di pronunciare sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.

2. Il ricorso è inammissibile. Nel motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine alla omessa valutazione dell'applicabilità dell'art. 129 doc. proc. pen. La doglianza, peraltro formulata in termini astratti e generici, non è consentita. Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103 in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b. "al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c. "all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d. "all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/3/2022 Il Consiglie e Estensore Marco „smistò Il Presidente Anna Maria D S.k..._ ntis DEPOSITATO IN CA ERIAoggi