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Ordinanza — n. 14355/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14355/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14355/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: -vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico per il quale sarebbe configurabile l'incauto acquisto; -violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 14355/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'elemento psicologico della ricettazione, d'altro canto, può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio (Sez. U, n.12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, RV. 246324.La doglianza, reiterativa di quanto già proposto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. 2.2. Nel secondo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen.

Parole chiave

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guida senza autorizzazione infrazione privilegiata altri reati incidente motociclistico dubbio circa il carattere di infrazione reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di ROMA, con sentenza in data 26/5/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA il 16/5/2018 nei confronti di ROCCA FABIO in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 133 cod. pen
249226) in tema di ricettazione per la quale, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma devono considerarsi anche la natura intrinseca della stessa e tutti gli elementi previsti dall'art. 133 cod.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROCCA FABIO nato a ROMA il 24/07/1975 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di ROMA, con sentenza in data 26/5/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA il 16/5/2018 nei confronti di ROCCA FABIO in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: -vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico per il quale sarebbe configurabile l'incauto acquisto; -violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico evidenziando rilevando che quanto emerso, al più, sarebbe qualificabile come incauto acquisto. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo riferimento alle circostanze fattuali emerse (condotta materiale in quanto il ricorrente era alla guida del motociclo, natura del bene, evidenti segni di effrazione, mancanza di idonea giustificazione quanto alla provenienza del bene), ha fornito corretta e adeguata risposta alle analoghe critiche sollevate della difesa nell'atto di appello.

Sul punto, d'altro canto, la Corte di appello si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, RV. 270120; n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, RV. 268713; n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265) per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede.

Non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914).

L'elemento psicologico della ricettazione, d'altro canto, può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio (Sez. U, n.12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, RV. 246324.La doglianza, reiterativa di quanto già proposto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. 2.2. Nel secondo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen.

La doglianza è inammissibile. La Corte territoriale, infatti, diversamente da quanto evidenziato nel ricorso, ha fatto riferimento al valore del bene, acquistato di recente, elemento questo di per sé anche da solo comunque sufficiente, e anche alle circostanze complessive del fatto (la personalità dell'imputato intraneo a commerci illeciti come dedotto dai precedenti specifici e dalle modalità del fatto), così conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 3188 dell'8 gennaio 2009, Galli, RV. 242667; Sez. 6, n. 7554 del 2 febbraio 2011, Marfè, RV. 249226) in tema di ricettazione per la quale, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma devono considerarsi anche la natura intrinseca della stessa e tutti gli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., ivi compresa la capacità a delinquere dell'imputato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/3/2022 Il Consiglier Estensore Il Presiden