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Ordinanza — n. 14354/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific criticism regarding sentencing logic.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14354/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Grimaldi Nico inadmissible due to a lack of specific criticism regarding the sentencing logic. The defense argued the appellate court failed to justify its reasoning, but the court found the complaint generic and devoid of concrete factual critique. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, lett. c) c.p.p.; Art. 581, lett. c) c.p.p.: An appeal alleging a defect in the reasoning of a judgment is inadmissible if it lacks a specific and concrete criticism of the factual or legal evaluations made by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific criticism sentencing logic generic complaint c.p.p. procedural law commisurazione della pena per rapina gravi addebiti penali gravità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 591, lett. c) c.p.p.
Il motivo di ricorso è quindi privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett.
Art. 581, lett. c) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 628 cod. pen
E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 7/7/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di NAPOLI NORD il 3/7/2018 nei confronti di GRIMALDI NICO per il reato di cui all'art. 628 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIMALDI NICO nato a NAPOLI il 03/10/1995 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 7/7/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di NAPOLI NORD il 3/7/2018 nei confronti di GRIMALDI NICO per il reato di cui all'art. 628 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione quanto alla dosimetria della pena 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso di ricorso la difesa deduce che il giudice di merito, riportandosi a quanto evidenziato dal giudice di primo grado, avrebbe omesso di giustificare il percorso logico seguito per addivenire alla propria conclusione. La doglianza è generica. L'atto, infatti, al di là della mera affermazione secondo la quale la Corte territoriale non ha dato conto del ragionamento seguito, non contiene in concreto alcuna specifica doglianza riferibile alla motivazione del provvedimento impugnato.

Il motivo di ricorso è quindi privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art.581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze in esso contenute sono prive del necessario elemento di critica "specifica" al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali (cfr. i riferimenti alla non minimale gravità del fatto, alle già concesse attenuanti generiche al fine di adeguare comunque la pena al fatto concreto in considerazione delle dichiarazioni ammissive e al comportamento tenuto), si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/3/2022 Il Consigliere EstprfSore Marco Monaco Il Presidente Anna Mari De Santis DEPOSITATO !N