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Ordinanza — n. 14353/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on counterfeit goods conviction, upholding conviction for holding and receiving fake products.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14353/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Kuis Bahi Abdelmajid inadmissible, rejecting his challenge to the conviction for holding and receiving counterfeit goods. The defense argued that the lower courts failed to assess whether the defendant was part of the production chain, which would have allowed a different legal qualification under Article 473 of the Penal Code. The court ruled that the evidence sufficiently supported the conviction for holding and receiving without requiring proof of production involvement, as the crime protects public trust in trademarks regardless of the gross nature of the counterfeiting.

Regesto Legislator

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Art. 474, comma 2, cod. pen.; Art. 473, cod. pen.: The crime of holding counterfeit goods for sale is a danger offense where the gross counterfeiting of the product does not preclude the conviction, as the law primarily safeguards public trust in trademarks rather than the freedom of the buyer.

Parole chiave

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counterfeit goods conviction holding and receiving public trust in trademarks danger offense inadmissible appeal production chain defense Article 474 Penal Code contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 474, comma 2, cod. pen.
258722) per il quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod.
Art. 473, cod. pen.
e alla possibilità di qualificare i fatti esclusivamente ai sensi dell'art. 473 cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 473 cod. pen
e alla possibilità di qualificare i fatti esclusivamente ai sensi dell'art. 473 cod. pen.
art. 474 cod. pen
258722) per il quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5260 dell'11/12/2013, Faje, Rv. 258722
Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, Ndaye, Rv. 218771
Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, Ndaye, Rv. 218771).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUIS BAHI ABDELMAJID nato a LOULAD( MAROCCO) il 23/10/1988 avverso la sentenza del 18/04/2017 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di ROMA, con sentenza in data 18/4/2017, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CASSINO 1'11/11/2013 ha riconosciuto l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen. e, ridotta la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di KUIS BAHI ABDELMAJID in relazione ai reati di cui agli artt.474 e 648 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. e alla possibilità di qualificare i fatti esclusivamente ai sensi dell'art. 473 cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto i giudici di merito avrebbero omesso di valutale se l'imputato, più che ricevere e detenere la merce, facesse parte della "filiera della produzione" con conseguente possibilità di qualificare i fatti ai sensi dell'art. 473 cod. pen., reato presupposto della ricettazione. La doglianza, che peraltro comporterebbe un accertamento di merito e non risulta essere stata oggetto di specifico motivo di appello, è manifestamente infondata.

In assenza di qualsivoglia elemento dal quale potesse anche solo in astratto desumersi che il ricorrente avesse partecipato alla produzione delle 78 paia di scarpe Nike sequestrate, infatti, i giudici hanno correttamente valutato quanto accertato con riferimento alla disponibilità della merce con marchio contraffatto indicata nel capo di imputazione, detenuta per la vendita e all'evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione. La Corte di appello, facendo quindi proprie le considerazioni del giudice di primo grado e rispondendo alla specifica censura dell'imputato, si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 5260 dell'11/12/2013, Faje, Rv. 258722) per il quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio.

Si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno; non ricorre quindi l'ipotesi del reato impossibile anche qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. Sotto altro profilo, poi, la difesa rileva che la corte territoriale avrebbe omesso di verificare in concreto se le due ipotesi di reato contestato potessero coesistere. Anche tale censura appare manifestamente infondata. I giudici di merito, infatti, hanno correttamente ritenuto la sussistenza di due condotte.

La prima, consistita nell'avere detenuto beni con marchi contraffatti e la seconda di averli ricevuti al fine di procurarsi un profitto. Condotte queste che sono distinte sia sotto il profilo cronologico che strutturale e che, pertanto, determinano la consumazione di due diverse ipotesi di reato che possono concorrere (cfr. Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, Ndaye, Rv. 218771). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/3/2022 Il Consieliere Estensore Marc afiL AMI! . • Il Presidente Anna Maria De Santis I r DEPOSITATO IN C A