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Ordinanza — n. 14352/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14352/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14352/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità anche con riferimento al travisamento delle "risultanze processuali". Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione evidenziando che la il provvedimento impugnato non sembrerebbe aver esaminato tutti gli elementi e sarebbe pervenuto auna conclusione priva di giustificazione. Le doglianze, articolate in termini astratti, sono generiche. L'atto, infatti, al di là di considerazioni generali circa la necessità di motivare seguendo un percorso logico e convincente, non contiene in concreto alcuna specifica doglianza riferibile alla motivazione del provvedimento impugnato con il quale omette completamente di confrontarsi.

Regesto Legislator

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art. 582 cod. pen, art. 628 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 14352/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di ROMA, con sentenza in data 21/4/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA il 7/11/2013 ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. perché estinto per prescrizione e, eliminata la relativa pena, ha confermato nel reato la condanna nei confronti di MERAN NICUSOR CATALIN per il reato di cui all'art. 628 cod. pen.

Parole chiave

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risarcimento alle vittime di reati azione civile risarcimento per atto illecito commisurazione della pena per rapina ricorso per risarcimento danni ricorso per inadempienza

Disposizioni normative citate

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art. 582 cod. pen
E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di ROMA, con sentenza in data 21/4/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA il 7/11/2013 ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all'art. 582 cod. pen.
art. 628 cod. pen
perché estinto per prescrizione e, eliminata la relativa pena, ha confermato nel reato la condanna nei confronti di MERAN NICUSOR CATALIN per il reato di cui all'art. 628 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERAN NICUSOR CATALIN nato il 07/02/1991 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di ROMA, con sentenza in data 21/4/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA il 7/11/2013 ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. perché estinto per prescrizione e, eliminata la relativa pena, ha confermato nel reato la condanna nei confronti di MERAN NICUSOR CATALIN per il reato di cui all'art. 628 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità anche con riferimento al travisamento delle "risultanze processuali".

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione evidenziando che la il provvedimento impugnato non sembrerebbe aver esaminato tutti gli elementi e sarebbe pervenuto auna conclusione priva di giustificazione. Le doglianze, articolate in termini astratti, sono generiche. L'atto, infatti, al di là di considerazioni generali circa la necessità di motivare seguendo un percorso logico e convincente, non contiene in concreto alcuna specifica doglianza riferibile alla motivazione del provvedimento impugnato con il quale omette completamente di confrontarsi.

Il motivo di ricorso è quindi privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art.581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze in esso contenute sono prive del necessario elemento di critica "specifica" al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, con i riferimenti alle dichiarazioni della persona offesa e alla ricostruzione emersa nel coso del processo è ancorate a precisi dati fattuali (cfr. pagine 1 e 2 della sentenza impugnata), si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/3/2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente Annamarle i Santis DEPOSIT