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Ordinanza — n. 14351/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to settlement agreement under Art. 599 bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14351/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Forti Luca inadmissible. The lower court had reformulated the sentence based on a settlement agreement between the parties under Article 599 bis of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such an agreement, which includes a mutual renunciation of other grounds and a specific agreed-upon sentence, precludes any further legal challenge regarding the sentencing balance.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; When parties reach a settlement agreement under Article 599 bis of the Code of Criminal Procedure that includes a specific agreed-upon sentence and a mutual renunciation of other appeal grounds, the judgment becomes radically inadmissible to any further challenge regarding the sentencing balance or the final penalty quantification.

Parole chiave

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settlement agreement Article 599 bis inadmissible appeal mutual renunciation sentencing balance criminal procedure final penalty abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis c.p.p.
Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
artt. 599 bis cod. proc. pen
E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di ROMA, con sentenza in data 7/1/2021, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTI LUCA nato a ROMA il 22/08/1966 avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; NNNN N

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di ROMA, con sentenza in data 7/1/2021, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen. ha riformato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA il 17/7/2019, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di FORTI LUCA per i reati di cui agli artt. 416, 640, 56 e 640 e 485 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata comparazione tra le attenuanti generiche e la ritenuta recidiva.

2. Il ricorso è inammissibile. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte territoriale sull'accordo delle parti. Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte l'accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati. Il particolare procedimento di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede espressamente che "se i motivi di cui viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo".

Il raggiungimento di tale accordo, fondato sulla rinuncia anche agli altri eventuali motivi relativi al trattamento sanzionatorio, determina la radicale inammissibilità di ogni ulteriore doglianza relativa al giudizio di bilanciamento tra le circostanze e alla possibilità di quantificare la pena finale in termini diversi da quella concordata. Nel caso di specie, pertanto, nel quale la Corte territoriale ha fatto espressamente riferimento al giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva e ha determinato la pena finale esattamente come concordato tra le parti (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), non è consentita alcuna censura sul punto.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/3/2022 Il Presidente Anna Mf1a De Santis DEPOSITATO IN