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Ordinanza — n. 14350/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on false evidence claim regarding subjective element of receiving stolen goods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14350/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gueye Iba inadmissible due to a lack of merit regarding the Court of Appeal's reasoning. The defense argued that the lower court failed to address the absence of a psychological element in the crime of receiving stolen goods, citing a prior acquittal for a similar fact. The court rejected this, noting that the lower court correctly applied established jurisprudence allowing subjective intent to be proven through the concealment of the item's origin, even without explicit evidence of bad faith.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning on the subjective element of a crime is based on consolidated case law regarding the inference of intent from the concealment of stolen goods' origin.

Parole chiave

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appeal inadmissibility subjective element crime receiving stolen goods concealment evidence dolo eventuale false evidence claim procedural dismissal contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 474 cod. pen.
Art. 648 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe
Sotto tale profilo, pertanto, in assenza di una qualsivoglia spiegazione da parte dell'imputato la Corte territoriale si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, RV.
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella
Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero
Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv.
Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, Nocera
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUEYE IBA nato il 02/05/1956 avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 1/6/2021, in parziale riforma della sentenza della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di VERONA il 14/5/2013 ha ritenuto la continuazione con i fatti già giudicati con la sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 13/11/2012 (irrevocabile 1'11/3/2014) e, aumentata la pena di giorni 5 e 50 euro di multa, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di GUEYE IBA in relazione ai reati di cui agli artt.474 e 648 cod. pen..

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione quanto al rigetto del quarto motivo di appello.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione quanto alle censure dedotte con il quarto motivo di appello. A fronte della specifica questione devoluta, cioè l'insussistenza dell'elemento psicologico in quanto l'imputato era già stato assolto in precedenza per un fatto del tutto analogo considerando che il falso era grossolano, la Corte territoriale si sarebbe limitata a rispondere che nel caso di specie il reato non era impossibile senza nulla aggiungere o considerare quanto all'elemento psicologico del Gueye.

La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, pure a fronte della specifica doglianza della difesa, infatti, facendo riferimento all'impossibilità di qualificare i falsi come grossolani, ha comunque argomentato quanto alla presenza dell'elemento psicologico in ordine al quale, peraltro, la tesi della insussistenza si fondava sul contenuto di una pronuncia risalente nel tempo (Tribunale di Verona nell'anno 2005) poi seguita da pronunce di condanna nei confronti dello stesso Gueye (cfr. la sentenza irrevocabile della Corte di Appello di Venezia con la quale è stata ritenuta la continuazione).

Sotto tale profilo, pertanto, in assenza di una qualsivoglia spiegazione da parte dell'imputato la Corte territoriale si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, RV. 270120; n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, RV. 268713; n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265) per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (cfr.

Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914). L'elemento psicologico della ricettazione, d'altro canto, può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio (Sez. U, n.12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, RV. 246324). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 110 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/3/2022 Il Consiglier Estensore Marco M naco Il Presidente Anna Maria De Santis DEPOSIT