Italian Court dismisses appeal on theft charges, ruling evidence of stolen car origin suffices for subjective intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Wasin Jimoh inadmissible regarding his conviction for theft of a vehicle. The defense argued flaws in the court's reasoning concerning the psychological element of the crime and the admissibility of other requests. The court rejected these claims, affirming that the lack of documents and counterfeit plates provided sufficient evidence of illegal origin to establish subjective intent without requiring the defendant to prove the vehicle's provenance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 591 cod. proc. pen.: The subjective element of the crime of receiving stolen goods can be established through the absence of documents and counterfeit license plates, which reveal the will to conceal; appeals lacking specific grounds for rejecting non-apodictic assertions are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WASIN JIMOH nato il 01/01/1979 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; ?
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 27/5/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE il 14/10/2015 nei confronti di WASIN JIMOH per i reati di cui agli all'art. 648 cod. pen.
1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico circa la provenienza illecita dell'autovettura e in ordine alla ritenuta "inammissibilità" delle altre richieste. Le doglianze sono manifestamente infondate. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo riferimento alle circostanze fattuali emerse (l'assenza di documenti e la presenza di targhe contraffatte), ha fornito corretta e adeguata risposta alle analoghe critiche sollevate della difesa nell'atto di appello.
Sul punto, d'altro canto, la Corte di appello si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, RV. 270120; n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, RV. 268713; n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265) per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede.
Non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914).
L'elemento psicologico della ricettazione, d'altro canto, può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità, come nel caso di specie in base alle modalità ammesse dallo stesso Dorcevic e indicate in sentenza, della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio (Sez. U, n.12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, RV. 246324.La doglianza, reiterativa di quanto già proposto nei motivi di appello, è manifestamente infondata.
Quanto alle "ulteriori richieste" il ricorso, che non indica quali sarebbero le ragioni specifiche per le quali queste non sarebbero consistite in mere affermazioni apodittiche e i motivo per i quali questa avrebbero dovuto essere accolte, è privo di specificità e deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/3/2022 Il Consigliere Estensore naco Il Presidente Anna Maria ?e Santis DEPOS